Personale
Dlgs 33/2013, Art. 15, c. 1,2 - Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonchè  di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica evidenza delle eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione del risultato. 
2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
Dlgs 33/2013, Art. 16, c. 1,2 - Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del personale e delle relative spese sostenute, di cui  all'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica e al personale effettivamente in servizio e al  relativo  costo,  con
l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo politico. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi  al  costo complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico.